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Oct 02 2012

Diritto tributario: la prescrizione si interrompe senza notifica.

La Corte di Cassazione sez. III penale, con le sentenze n. 37933 e 37930 depositate ieri, 1° ottobre 2012, precisa che ai fini dell'interruzione della prescrizione dei reati tributari non è necessario che il processo verbale di constatazione sia stato notificato al contribuente, è sufficiente la sua compilazione prima che scada il termine prescrittivo ordinario. La riforma contenuta nel Dl 135/2011 ha allungato i termini di prescrizione da 6 a 8 anni, con eccezione per le violazioni penali relative all'omesso versamento, all'indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta, per le quali continuano ad applicarsi i precedenti termini. Il comma 1 dell'art. 17 del Dlgs n. 74/2000 prevede che il corso della prescrizione per i delitti tributari è interrotto, oltre che dai normali atti indicati nell'articolo 160 del CP, anche dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. Questa interruzione non può comunque comportare l'aumento di più di ¼ del tempo necessario a prescrivere. Nella sentenza n. 37933 è chiarito che ai fini dell'interruzione della prescrizione (e quindi dell'aumento di 1/4 del periodo), il Pvc non deve essere necessariamente notificato alla parte essendo sufficiente la sua compilazione entro l'ordinario termine prescrittivo (6 anni o 8 anni).



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