La Cassazione, con l’ordinanza n. 10556 del 25 giugno 2012, ha enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rettifichi la dichiarazione dei redditi mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, è il contribuente a dover dedurre rilievi specifici ai coefficienti applicati e provare la sussistenza delle condizioni che giustifichino l'esclusione della propria impresa dall'area dei soggetti cui è applicabile lo specifico standard scelto dall'Amministrazione. Secondo i giudici la procedura accertativa basata sull'applicazione di parametri e studi costituisce un sistema di presunzioni semplici. Affinché possano divenire qualificate, necessitano ex lege di essere integrate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza al pari di tutte le altre presunzioni semplici. Tali caratteristiche non si realizzano automaticamente con il mero scostamento tra l'ammontare dei ricavi dichiarati rispetto agli standard considerati, in quanto i parametri devono essere adattati alla specifica attività esercitata dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti in concreto in esito all'instaurazione del contraddittorio, che va obbligatoriamente attivato, a pena di nullità. Alla luce di tale orientamento, che è in linea con la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 26635/2009), soltanto dopo l'avvio della fase di dialogo con il contribuente è possibile legittimare l'accertamento derivante dallo scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori risultanti dagli studi di settore.