Con la sentenza n. 9763 della Corte di Cassazione del 14 giugno 2012 viene chiarito che il credito del professionista si prescrive se il cliente non ammette il mancato pagamento della parcella. Il caso ha visto in giudizio un commercialista, che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per compensi di attività espletata in via continuativa in un determinato periodo, nei confronti di cinque ex clienti, i quali si opponevano alla pretesa. Nel ricorso di legittimità, il professionista lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2956 del codice civile, sostenendo che la Corte d’Appello aveva errato nel dichiarare l’estinzione presuntiva del credito oggetto di controversia, in quanto non solo mancavano le contestazioni in merito alla qualità e la quantità del lavoro prestato ma era emerso un atteggiamento di ammissione di non aver estinto l’obbligazione da parte degli ingiunti. La Cassazione non ha ritenuto valide le motivazioni del commercialista e lo ha condannato anche al pagamento delle spese. Tra le motivazioni si legge quanto segue: “in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”.