La circolare 17/E dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio fornisce ancora chiarimenti sul regime dei minimi. Dal 1° gennaio scorso il nuovo regime si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. La comunicazione va effettuata con il modello AA9 all’atto di avvio dell’attività, o, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2012 senza fare alcuna comunicazione, con modello di variazione dati (AA9) entro 60 giorni dall'emanazione della circolare, cioè entro il 30 luglio 2012, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo. L’accesso al regime di favore è precluso a coloro che vogliono avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. La preclusione non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Non impedisce l’accesso al regime l’aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali: queste ultime, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o d’impresa. L’abbandono del regime si effettua con opzione nei modi ordinari tramite comportamento concludente e successiva comunicazione tramite il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Una volta esercitata la scelta di lasciare la nuova disciplina fiscale di vantaggio, non si può più tornare indietro.