È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi (chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio (art. 27 del D.l. 98/2011). Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%. Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime e così, dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente il 22 dicembre scorso è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, che fornisce le disposizioni attuative del nuovo regime. Possono accedere al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007. Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni: non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare); l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. A tal proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà; è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.