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Nov 15 2017

Antiriciclaggio: le nuove regole per il contante

L’art. 49 del Dl n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore 3.000 euro. Le FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro il 3 ottobre 2017 rispondono a un quesito volto a verificare la legittimità del pagamento di cambiali ed assegni riceuto da un notaio, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante quando l’importo dei pagamenti sia pari o superiore al limite di legge. Il Mef ha affermato la legittimità dell’operato in quanto si “può considerare il notaio “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto”.



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