Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti passivi IVA devono procedere al calcolo dell'acconto e al relativo versamento. Gli ex minimi (art. 27, comma 3. D.L. 98/2011) non devono versare l'acconto IVA, così come i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" (art. 27, commi 1e 2, del D.L. 98/2011) e i contribuenti usciti dal regime delle nuove iniziative produttive a decorrere dal 2013. Il 27 dicembre rappresenta anche il termine entro il quale i contribuenti mensili potranno correggere errori commessi in sede di fatturazione o certificazione fiscale dei corrispettivi, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% avvenuto con decorrenza 1 ottobre 2013. I soggetti passivi IVA potranno provvedere alla regolarizzazione, con versamento della maggiore imposta senza sanzioni e interessi, effettuando una variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972, con riguardo alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre. Entro il 16 marzo, invece, si potranno regolarizzare le fatture emesse nel mese di dicembre, nonché regolarizzare le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2013 dei contribuenti trimestrali.