Le novità apportate dalla legge di stabilità alla deducibilità dei costi auto non si applicano ai contribuenti minimi, che continuano a dedurre il 50% dei costi riferiti alle auto uso promiscuo. Nel caso di questi contribuenti la norma non fa alcun rinvio al TUIR quanto alle modalità di determinazione delle componenti reddituali positive e negative. La circolare 7/E/2008 Agenzia delle Entrate conferma questo mancato rinvio. Pertanto, visto che la parziale deducibilità dei costi auto è prevista dall’art. 164 del TUIR (modificato dalla legge di stabilità), tale limitazione non inficia la disciplina dei minimi permettendogli di continuare a dedurre il 50% dei costi sostenuti.