La sentenza n. 22611 depositata l'11 dicembre 2012 presso le Sezione Tributaria della Cassazione, tratta della deducibilità delle quote di ammortamento. In particolare si considera legittima la ripresa a tassazione se le voci contabili oggetto di ammortamento sono state indicate in bilancio in maniera “sintetica”, anziché “analitica”. Secondo i giudici l’indicazione sintetica delle voci di ammortamento non è idonea ai fini della deducibilità, perché un’indicazione siffatta impedisce la necessaria dimostrazione della effettiva sussistenza, inerenza ed entità di tali componenti negativi.